Statuto dell’Associazione Studentesca Universitaria “StudentiGiurisprudenza.it”
Allegato A al contratto costitutivo dell’Associazione “StudentiGiurisprudenza.it”
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA
“StudentiGiurisprudenza.it”
Articolo 1.
Denominazione e sede
È costituita l’Associazione studentesca universitaria denominata “StudentiGiurisprudenza.it”.
Articolo 2.
Scopo
L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.
Essa: a) persegue la difesa dei diritti degli studenti tutti e la tutela degli interessi degli studenti di
giurisprudenza b) crea attività culturali volte alla crescita umana e professionale del giovane giurista e, in
generale, di chi vi partecipa c) cura attività di informazione d) promuove attività solidali di sostegno e mutua assistenza tra colleghi studenti e) organizza attività ricreative e, in generale, spazi di
socializzazione e aggregazione per gli studenti.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle
stesse.
Articolo 3.
Soci
Sono Soci dell’Associazione, e iscritti all’albo dei soci, coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall’art. 4, in possesso del seguente requisito:
essere regolarmente iscritti a un Corso di Laurea in Giurisprudenza presso un Ateneo italiano.
Al venir meno del requisito predetto i soci perderanno automaticamente tale qualifica.
L’Assemblea (o, in alternativa, il Consiglio Direttivo) può autorizzare deroghe al requisito sopra indicato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto.
Articolo 4.
Domanda di ammissione
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda dichiarando di condividere le finalità
che l’Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto. Dopo aver partecipato a un minimo di 3 riunioni sarà iscritto all’albo dei soci.
Articolo 5.
Diritti e doveri degli associati
L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell’Assemblea dei soci.
Ai soci è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche all’interno dell’Associazione e il diritto di
partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall’Associazione.
Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie.
Articolo 6.
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
– il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3, salvo deroghe dell’Assemblea.
– recesso: ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere
dall’Associazione; il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente;
– esclusione per gravi motivi deliberata dall’Assemblea dei Soci (su proposta di 1/5 degli associati, di 1/3 del consiglio direttivo, del Presidente o del segretario politico)
– morte.
Articolo 7.
Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- a) L’Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) il Vice-Presidente [eventuale];
- d) Il Consiglio Direttivo [eventuale];
- e) il Segretario Politico [eventuale];
- f) Il Capo-Redattore del magazine
- g) i Responsabili delle Attività [eventuale].
Articolo 8.
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il fondamentale momento di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto al voto.
Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, oppure, in via straordinaria, su richiesta di almeno un
sesto degli iscritti all’albo dei soci.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera
validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei
presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della
maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta, mediante comunicazione scritta o telefonica oppure mediante avviso pubblico
affisso all’albo della sede, almeno 6 giorni prima della data dell’assemblea.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
elegge il Presidente [e il Consiglio Direttivo]; delibera sulle modifiche dello Statuto; delibera sull’eventuale
scioglimento dell’associazione; delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.
Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dall’apposito segretario di volta in
volta indicato.
Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali ai soci che lo richiedano.
Articolo 9.
Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica 12 mesi, salvo diversa indicazione dell’Assemblea,
e, scaduti i dodici mesi, resta in carica fino a nuova deliberazione in merito dell’Assemblea.
E’ il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca, insieme al Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci, che presiede, e sottoscrive tutti
gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e
postali e procedere agli incassi.
Sono, inoltre, funzioni del Presidente:
– assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell’Assemblea;
– esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l’associazione
in giudizio e presso terzi;
– controllare la corretta applicazione delle decisioni dell’Assemblea;
– conservare gli atti sociali e le delibere dell’Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili
dell’Associazione;
– amministrare il patrimonio e le risorse dell’Associazione secondo la volontà dell’Assemblea.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.
La carica di Presidente non è incompatibile con gli incarichi istituzionali di rappresentanza studentesca.
Articolo 10.
Consiglio Direttivo [eventuale]
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 a 15 membri.
Membri di diritto sono il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Politico, il Capo-Redattore, gli associati eletti a rappresentanti degli studenti in seno a qualsiasi organo istituzionale.
Sono membri del Consiglio Direttivo anche gli altri associati, quando eletti dall’Assemblea, su proposta di ¼ dei membri dell’Assemblea medesima o dei 2/3 del Consiglio Direttivo. La decadenza della stessa carica è proposta dal consiglio direttivo o da 1/4 dei membri dell’Assemblea. Della proposta è avvisato l’interessato, che entro 7 giorni può decidere di opporsi in assemblea, che decide a maggioranza assoluta.
Le elezioni di cui al precedente comma si svolgono a scrutinio segreto. Ogni avente diritto esprime un numero di preferenze pari al numero di membri da eleggere. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti all’Albo dei Soci, cioè – ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Statuto – coloro che hanno partecipato ad almeno tre assemblee degli associati. Il voto su delega è concesso solo ai membri del consiglio direttivo per ragioni di grave impedimento. Le votazioni e l’eventuale ballottaggio devono svolgersi nel corso della stessa assemblea.
Il Consiglio Direttivo:
- stabilisce l’indirizzo politico generale dell’associazione;
- elegge il Segretario Politico.
- propone le politiche necessarie all’attuazione delle finalità associative di cui all’art.2 del presente Statuto;
- predispone il calendario delle attività associative;
- supervisiona, in accordo col Segretario Politico, l’attività degli eletti a rappresentanti degli studenti nei vari organi istituzionali.
Articolo 11.
Segretario Politico
E’ eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e dura in carica fino a nuova deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo
Il Segretario Politico:
- attua la linea politica stabilita dal Consiglio Direttivo;
- coordina l’attività degli eletti a rappresentanti degli studenti nei vari organi istituzionali;
- intrattiene i rapporti politici con le altre associazioni studentesche;
- può, in casi di necessità ed urgenza, prendere impegni e decisioni di rilevanza politica senza averne mandato. In tal caso, entro 7 giorni segue ratifica del Consiglio Direttivo oppure la presentazione, da parte di almeno ¼ del Consiglio, di una mozione di sfiducia da approvare a maggioranza assoluta.
Articolo 12.
Vice Presidente [eventuale]
Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea. Coadiuva il Presidente e ne svolge le funzioni in caso di assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente, provvede entro un mese a convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 13.
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Articolo 14.
Fondo comune
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– beni, immobili e mobili;
– contributi;
– donazioni e lasciti;
– ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell’associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti da eventuali contributi straordinari [e dalle quote di
associazione annuale, se previste].
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea [o dal Consiglio
Direttivo, se previsto] che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Articolo 15.
Gestione finanziaria
Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze
e delle deliberazioni dell’Assemblea [e del Consiglio Direttivo], nonché il libro degli aderenti
all’Associazione.
Articolo 16.
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Il fondo comune residuo
dell’Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica
utilità.
Articolo 17.
Controversie
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente
contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro
amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando
luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in
mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale.
Articolo 18.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia